Nuove linee guida fiscali riducono i ricavi del gioco online
05 novembre 2026
Le piattaforme di gioco online in Italia non vedranno più le vincite e i bonus dei giocatori inclusi nel loro fatturato imponibile, secondo le nuove linee guida pubblicate dall'Agenzia delle Entrate. L'agenzia ha chiarito il 4 giugno 2025 che le tasse sui servizi digitali si applicheranno solo alle commissioni trattenute dagli intermediari di scommesse e giochi.
Fino ad ora, i ricavi provenienti da casinò online, poker, scommesse e altri servizi di gioco in Italia erano soggetti all'imposta del 3% sui servizi digitali, parte di un tributo che si applica a tutte le aziende del settore con ricavi mondiali annui superiori a 750 milioni di euro.
L'Agenzia delle Entrate ha ora specificato che, per le piattaforme che offrono scommesse e giochi online, solo le commissioni trattenute dall'intermediario concorrono a formare la base imponibile - le vincite pagate agli utenti sono escluse. Ciò rappresenta un significativo taglio fiscale per le società di gioco online che operano in Italia.
La precisazione arriva dopo una sentenza del 2021 della Corte di Giustizia UE che aveva stabilito come discriminatorie le norme fiscali nazionali favorevoli agli operatori di casinò domestici.
L'Agenzia delle Entrate afferma che anche le basi imponibili utilizzate per determinare se un'azienda supera la soglia minima di fatturato di 5,5 milioni di euro - verifica abolita nel 2022 - escludono le vincite e i bonus dei giocatori.
Trattamento fiscale delle vincite
Secondo la normativa italiana sul reddito, le vincite di gioco sono generalmente considerate "redditi diversi". Storicamente, scommesse sportive, lotterie, casinò e altri giochi pubblici potevano tutti contribuire a creare un'obbligazione fiscale.
Anche le vincite online erano state specificamente menzionate dall'Agenzia delle Entrate nella sua comunicazione del 2011 sulla tassazione del gioco online come "redditi diversi" soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Tuttavia, quando l'operatore è autorizzato, l'onere fiscale ricade tipicamente sulla piattaforma piuttosto che sull'utente vincitore. La chiarificazione del 2025 rafforza questa interpretazione consolidata.
L'imposta sui servizi digitali ora riguarda solo la quota trattenuta dalla piattaforma su ogni transazione, non l'importo totale puntato, scommesso o vinto dai clienti. Ciò modifica significativamente il calcolo della base imponibile.
Una sezione separata delle linee guida pubblicate questa settimana ha riconosciuto che una procedura speciale di segnalazione dei versamenti, chiamata modello RW, potrebbe ancora applicarsi alle vincite di gioco se sussistono determinate condizioni. Il modello RW documenta gli importi trasferiti attraverso canali finanziari esteri e segnala somme superiori a 10.000 euro come potenzialmente soggette a tassazione.
Ma secondo le attuali norme italiane, le tasse sono a carico dell'operatore, non dell'utente. La decisione finale sull'applicazione delle regole fiscali spetta a ciascuna piattaforma online, ma il costo per gli operatori è ora significativamente inferiore, potenzialmente riducendo il costo del servizio e aumentando la redditività delle piattaforme.
Nel 2026, il Ministero dell'Economia ha specificato nel codice tributario la distinzione tra concessionari ADM, che non richiedono ai giocatori di dichiarare le vincite nella dichiarazione dei redditi personale, e operatori esteri o non autorizzati, che potrebbero ancora generare un'obbligazione fiscale per gli utenti.
Quando l'Agenzia delle Entrate pubblicò le linee guida nel 2011, indicò anche che detenere vincite su un conto bancario estero poteva comportare il monitoraggio RW se il conto superava i 10.000 euro e l'utilizzo aggregato superava tale limite nell'anno solare.
Ma con queste disposizioni ora chiarite, la maggior parte delle società di scommesse online segnala un gradito spostamento della pressione fiscale dai clienti che utilizzano le piattaforme verso le aziende che forniscono l'infrastruttura.